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Ferma restando la competenza ad adottare gli atti di cui agli articoli 7 comma 1, 11 comma 2, 13, 14, 15 e 19 della L.P. n. 9/91, al Consiglio di Amministrazione sono riservati tutti gli atti di indirizzo, le direttive generali per la gestione, i provvedimenti e gli atti che riguardano problemi di carattere generale relativi a rapporti istituzionali
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo art.14 d.lgs 33/2013: atto di nomina con indicazione della durate dell'incarico, CV, compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti, le dichiarazioni di cui all'art.2, della legge 5 luglio 1982, n.441, nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
Come previsto dall'art.8, comma 3 del D.lgs 33/2013, "i dati, le informazini e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli art.14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5."
Come previsto dall'art.14, comma 2, del D.lgs 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i dati entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentite, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.lgs 33/2013 (cd accesso generalizzato).
Nota: le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono consultabili, suddivise per annualità, alla pagina Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità del Punto informativo della Provincia autonoma di Trento.
SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI ex art.47 d.lgs 33/2013:
Non si rilevano sanzioni
Pubblicazione dati ex art.13 d.lgs 33/2013 " Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amminsitrazioni"